Avellino – Salernitana, la stangata del Giudice Sportivo


Non ha fatto sconti il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, in relazione a quanto accaduto sul finire del match fra Avellino e Salernitana terminato con la vittoria degli ospiti.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Avellino e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo irpino ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); delibera:

Ammenda di €5.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MIGLIORINI Marco (Avellino): per avere, al termine dell’incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio, reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEZZERINI Luca (Avellino): per avere, al termine della gara, rivolto un’espressione insultante ad un calciatore della squadra avversaria.

Mario Miccio