Stupro di gruppo, no all’aggravante se la vittima si ubriaca volontariamente


Non puo’ essere contestata l’aggravante di “aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche” a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia consumato consapevolmente alcool in eccesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione, pur confermando la responsabilita’ di due imputati condannati a 3 anni di reclusione dalla Corte d’appello di Torino per violenza sessuale su una donna avvenuta nel 2009, ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di secondo grado sul punto della contestata aggravante. “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo – si legge nella sentenza depositata oggi – con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalita’ insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorita’ psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”. In un tale quadro, pero’, aggiungono i giudici di piazza Cavour, “si deve rilevare che l’assunzione volontaria dell’alcool esclude la sussistenza dell’aggravante, poiche’ la norma prevede l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa)”: l’uso delle sostanze alcoliche, spiega la Cassazione, “deve essere quindi necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece – conclude la Corte – l’uso volontario, incide si’, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante”.

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