Reggina, arriva il -6: la nuova classifica


Nella giornata odierna è stata confermata la tanto temuta penalizzazione ai danni della Reggina. Di seguito un tratto del comunicato Figc che spiega le motivazioni della penalizzazione:

Motivi della decisione
In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 novembre 2018.
Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.
Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.
La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.
In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.
Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio
Praticò.
Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

LA NUOVA CLASSIFICA 

Juve Stabia 61

Trapani 55

Catanzaro 51 

Catania 50

Casertana 39

Monopoli 38

Vibonese 36

Potenza 35

Rende 35

Virtus Francavilla 33

Viterbese 32

Cavese 32

Reggina 31

Sicula Leonzio 31

Siracusa 25

Bisceglie 23

Rieti 22

Paganese 10

 

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